In un’era decisamente pro-digitale ogni settore si è più o meno evoluto con una certa rapidità offrendo una migliore esperienza ricca di stimoli e nuove offerte come, per esempio, quella dedicata ai canali tv che proprio in quest’ottica effettueranno a breve lo switch dal DVB-T MPEG-4 al DVB-T2 HEVC. Al di là di questo evento noto dall’inizio dell’anno se non addirittura da prima, il mercato propone oggi delle offerte commerciali sempre più allettanti ed adeguate ai gusti personali di ognuno che spaziano dai canali nazionali a quelli internazionali, dai radiofonici e quelli culturali, informativi, cinema, spettacolo, da quelli sportivi a quelli hobbistici passando per documentari e canali di apprendimento, ecc. in cui l’utilizzo di una tv satellitare (esempio Tivùsat) che contempla la tecnologia HD e 4K è ormai una condizione imprescindibile per garantirsi il massimo dell’entertainment.

Purtroppo il condominio dove vivi è ancora sprovvisto di un’impianto satellitare centralizzato ed anche l’ultima assemblea condominiale, che fino a qualche settimana fa davi per certa, non ha potuto deliberare il punto relativo alla nuova installazione a causa del non raggiungimento del quorum. Nel frattempo pensi quanto sia ingiusto doverci rimettere a causa della decisione presa da qualche anziano condomino che vive di pensione e che all’ultimo ha deciso di votare a sfavore solo perché non lo reputa un passatempo così importante come il gioco a carte con gli amici del bar.

Per non parlare poi di questo clima natalizio che decisamente invoglia a farsi un regalo così bello per ricreare quell’angolo di casa abbandonato in uno spazio tutto tuo, ideale per rilassarsi da giornate di lavoro estenuanti, da condividere con la moglie o coi figli oppure coi tuoi amici quando vengono a casa per guardare la partita con davanti la birra.

Eccoci! Il regalo è tuo ed ora è lì sotto l’albero. Arriva il giorno dell’installazione. Il tecnico ti dice che, per una corretta ricezione, l’ideale sarebbe andare a posizionare la parabola satellitare sul tetto del condominio invece che sul balconcino della cucina stretto ed ostacolato a pochi metri dalla fila di balconi della scala B. Francamente comincia ad assalirti il timore di non riuscire a goderti questo benedetto regalo perché, già nel tuo inconscio, pensi che per colpa degli altri alcune funzionalità relative alla ricezione saranno decisamente limitate. In più tua moglie che, amareggiata nel vederti deluso, vorrebbe anche evitare di fare richieste al condominio per non indispettire gli altri condomini. Insomma, non c’è cosa peggiore al mondo che prevedere un risultato che non sarà in grado di soddisfare pienamente le tue aspettative dato che col tuo tecnico avete ormai raggiunto la convinzione che non esistano alternative se non l’installazione sul tetto.

Ecco, ora mettiti comodo e vedrai che leggendo fino alla fine ti avrò risolto tutto, tua moglie si sarà convinta che non c’è alcuna richiesta da fare al condominio, che nessuno vi odierà e che con buona pace tua e del tecnico finalmente potrai goderti questo fantastico e meritato impianto al pieno delle sue possibilità per un’esperienza digitale indimenticabile! Non ci credi? Forza dai, non aspettare oltre!

Partiamo? Sei pronto?

Cominciamo intanto con il gettare (nell’indifferenziata, mi raccomando!) il parere dell’anziano vicino di casa o di qualche professionista specializzato in tuttologia che finora ti hanno scoraggiato con pareri fantasiosi e contraddittori. Tutt’oggi, durante i momenti che dedico alle consulenze condominiali, sento dire che per procedere all’installazione dell’antenna sul tetto è indispensabile l’approvazione dell’assemblea, l’ok dell’amministratore e dei consiglieri ma peggio, come ho recentemente sentito, è obbligatorio avere l’ok del condomino dell’ultimo piano. Ma anche NO! L’unica ad aver diritto di esprimersi (per fortuna!) è la Legge Italiana che non menziona alcuna simile sciocchezza, anzi, ti viene decisamente in aiuto con l’art. 1102 C.C., con il 1122 bis C.C. e con l’art. 21 della Costituzione. Ora, con calma facciamo una disamina degli articoli e vediamo come applicarli. Non preoccuparti che arriveremo al punto e potrai tirare alla fine un sospiro di sollievo. Forza! Ti aiuto io!

Partiamo con l’art. 1102 C.C. che personalmente ritengo sia, del panorama condominiale, un articolo primario del Codice Civile tale da permettere ai condòmini un uso più intenso della cosa comune salvo che vengano rispettati i due requisiti cardine. Cita “(Uso della cosa comune). Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.” Che tradotto significa: l’installazione sul tetto condominiale può trovare accoglimento salvo permettere anche agli condòmini di fare la stessa cosa in futuro, lasciando altresì spazio sufficiente sul tetto e nelle canaline montanti anche per i loro impianti e facendo attenzione che tale porzione di parte comune non si tramuti né in un’appropriazione illecita né tantomeno venga trasformata in una parte diversa da quella stabilita all’origine mantenendo quindi la sua funzione primaria di copertura.

A questo si aggiunge quindi l’art. 1122 bis C.C. che per la parte che ci interessa recita “(Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili) <Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche…>” che tradotto riprende l’art.1102 C.C. sopradescritto specificando la necessità di rispettare la stabilità delle parti comuni ed esclusive evitando di creare pregiudizi al decoro ed alla sicurezza dell’edificio e a quant’altro specificato eventualmente nel regolamento di condominio. Alla luce di questo, un consiglio che mi sento di darti, è di optare sempre per ditte installatrici certificate che oltre a darti garanzia sull’impianto ti rilasciano un certificato di posa a regola d’arte onde evitare che un’installazione, montata approssimativamente, provochi poi situazioni di pericolo (anche imminente) per tutti e per le quali, come committente e proprietario dell’impianto, ti si potrebbero aprire anche le porte del Tribunale per rispondere di alcune responsabilità penali.

Infine corre in aiuto l’art. 21 della Costituzione che nello stralcio che ci interessa recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure…” e quindi riporta al fatto che l’installazione è un vero e proprio diritto del condòmino, indipendentemente dall’approvazione assembleare o dall’autorizzazione di qualsivoglia figura condominiale. Eventualmente l’assemblea, o se riportato nel regolamento condominiale, può disciplinare la disposizione delle antenne preferendo l’installazione in quel punto del tetto o il passaggio della canalina montante in quella parte di facciata interna ma MAI vietarne l’appoggio sul proprio balcone o sul tetto condominiale. A maggior ragione dove sia impossibile l’installazione sul balcone per qualsiasi motivo tra cui quello predetto, la posa sul tetto può avvenire con la sola comunicazione. Oltretutto una moltitudine di sentenze confermano l’installazione di una parabola privata ove ne manchi una condominiale o vista l’impossibilità di poterne disporre una sul balconcino per i suindicati motivi.

L’installazione non richiede alcuna autorizzazione e può avvenire sulle parti private altrui solo nell’impossibilità di utilizzare spazi propri o di avvalersi di un’antenna comune (Cassazione n. 9427 del 21.04.2009).
Quindi potrai renderti conto che sussiste il diritto per la persona di ricevere informazioni che né amministrazione, assemblea, consiglieri, avvocati e chiunque altro può in alcun modo ostacolare.
“Il diritto di ogni singolo condomino di installare l’antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi condizionato alla impossibilità per l’utente dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri.” (Cassazione n. 9393 del 06.05.2005)
Per colui che vuole installare un’antenna televisiva, ma non ha possibilità di farlo sulla sua proprietà individuale, può effettuare l’installazione o sulle parti comuni o sulla proprietà esclusiva di altri condomini. Infatti l’art. 209, Capo VII, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Dlgs 259/2003) stabilisce che: “I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.[…].”

Ora che hai tutto il materiale per convincerti che la tua parabola non dovrà rimanere più nella scatola, passiamo ora a come comportarsi col condominio.

Devi inviare SOLO una comunicazione all’amministratore per informarlo che in virtù delle sopracitate norme e sentenze provvederai, come da tuo pieno diritto, a far installare da un tecnico specializzato la tua antenna parabolica sul tetto al fine di poter disporre ampiamente di tutti i canali digitali che necessiti anche in virtù del fatto che il condominio è sprovvisto del suo impianto sat. Quì sotto una lettera che puoi copiare ed inviare all’amministratore almeno 15 giorni prima dell’installazione inserendo in copia anche la ditta di cui ti servirai.

Spett.le Amministratore, vista l’assenza di un’impianto satellitare condominiale e la necessità di doverne disporre privatamente, con la presente comunico che per il giorno……………………………………………(inserire il giorno in cui è previsto l’intervento di installazione della parabolica sul tetto) e nel pieno rispetto dell’art. 1102 C.C., 1122 bis C.C. e secondo l’art. 21 della Costituzione è prevista l’installazione della mia nuova antenna satellitare sul tetto condominiale a cura della ditta……………………………………………..(inserire nome, dati e recapiti della ditta installatrice) . Tutte le operazioni di montaggio e successivi interventi di manutenzione periodica saranno garantite da quest’ultima secondo le disposizioni previste nel T.U. D.lgs 81/08 testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In allegato si fornisce il Durc e l’assicurazione professionale della ditta (ricordati di chiederli anticipatamente alla ditta che effettua l’installazione e digli che dovrai inoltrarli all’amministrazione) che sin d’ora si rende disponibile a ricevere ulteriori informazioni tecniche sulla conformazione del tetto e sulla presenza o meno della linea vita. In attesa di riscontro, Le chiedo di fornirmi anticipatamente il Documento di Valutazione dei Rischi da inoltrare alla ditta installatrice ed il contatto di un consigliere o del custode per la consegna delle chiavi della botola/porta per garantire al mio tecnico l’accesso al tetto.
Cordiali saluti.

Naturalmente uno dei requisiti che ti garantiscono l’installazione sul tetto è quella di dare comunicazione al condominio oppure direttamente in assemblea al punto non deliberativo delle “varie ed eventuali” avendo cura di chiedere al segretario ed al presidente di apporlo a verbale.

Una volta che hai fatto la segnalazione e hai un riscontro formale di ricezione, attendi quanto richiesto nella mail all’amministratore ed inoltrala alla tua ditta per avvertirla di eventuali rischi durante il transito nelle parti comuni. Di solito il DVR (documento – fortemente consigliato – di valutazione dei rischi) è redatto da un certificatore nominato e pagato dal condominio stesso per documentare eventuali criticità tecniche delle parti comuni che, se ignote, potrebbero creare seri danni all’incolumità dei tecnici.

E ora? Beh, ora sei pronto per goderti i tuoi canali digitali preferiti che hai sempre sognato senza che nessuno possa dirti nulla se non che hai fatto un ottimo acquisto.

Share.