Dopo una vita di sacrifici hai finalmente trovato la tua casa in una palazzina fuori città o in un palazzo nel semicentro di Milano, un piccolo bilocale vicino all’Università o al luogo di lavoro motivo di quel trasferimento alcuni anni fa dal paese di origine o sei finalmente riuscito ad acquistare un ampio appartamento con terrazzo per tutta la tua famiglia. E’ tutto ciò che vuoi, per ora.
Solo che potresti non aver fatto i conti con il tuo vicino di casa che pochi giorni fa ha deciso di acquistare l’ultimo ritrovato della tecnologia per ascoltare notte e giorno e a tutto volume la sua musica techno che rimbomba talmente tanto in casa tua da sembrare di assistere live ad un evento europeo.
Naturalmente ora hai solo razionalizzato il disagio che speri cessi il prima possibile. Ma se ciò non dovesse accadere hai timore che tutto possa finire, come al solito, in una bolla di sapone senza poter risolvere la questione con le buone o, se con altri metodi di carattere legale, temi esborsi economici ingenti ed urgenti. Per ora hai solo bisogno di avvicinarti al problema con un po’ di coraggio che ti consenta di “muoverti” con un’iniziale discrezione nella speranza che il tuo vicino sia intelligente come te e comprenda subito il disagio arrecato.
E se tutto questo non funzionasse e non sapessi come affrontare gli step successivi per far rispettare i tuoi diritti?
Non preoccuparti, passo per passo ti svelo io come procedere.
Oggi vedremo come affrontare insieme quelle situazioni particolarmente imbarazzanti e fastidiose per cercare di interrompere qualunque rumore molesto e ripetuto provenire dalle unità confinanti, dall’esempio riportato sopra ad altri eventi caratterizzati da rumori ininterrotti fino ad arrivare a quelli che possono fortemente inibire il quieto vivere all’interno della propria abitazione come le feste dei vicini alle 3 del mattino, il tv a tutto volume nelle ore notturne o il figlio del vicino che non vuole dormire e gioca (senza cuffie!) alla Playstation fino all’alba, impegnato a combattere per ore in battaglie fantasy.
Per prima cosa, evita di partire subito in quarta battendo sul muro di confine o sulla porta del Sig. Rossi inveendo con le peggiori frasi ed invitandolo ad uscire sul pianerottolo per un ring di boxe o ancora minacciarlo con telefonate e/o mail aggressive, bigliettini minacciosi nella cassetta della posta perché in questo modo peggioreresti decisamente le cose che potrebbero addirittura sconfinare in una serie di scomode situazioni con strascichi di carattere penale.
Se il rumore si fa assordante e già impedisce il riposo notturno sarebbe intanto buona cosa recarsi presso l’abitazione del vicino reo dell’incomodo e fargli sapere a voce e con estrema gentilezza che lo stillicidio che lamenti è motivo di disagio per te e la tua famiglia, invitandolo quindi a cessare ulteriori disturbi. Nel caso ciò non avvenga l’unica soluzione per impedirne la continuità, all’atto pratico, è chiamare il numero unico di emergenza 112 e richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine che redigeranno un primo verbale.
Ma se il problema dovesse persistere nei giorni successivi (anche di giorno) ci sono alcune azioni che potresti intraprendere per perseguire il problema con l’aiuto di figure preposte?
Sì! Ma intanto se proprio vuoi fare un passaggio intermedio, potresti recapitargli un messaggio in casella postale o una mail (se conosci il suo indirizzo) chiedendogli con toni decisi ma educati di utilizzare i suoi dispositivi sonori con riguardo alle unità confinanti e senza che queste diventino intolleranti e si scivoli in un’imbarazzante contestazione più formale; allo stesso modo è utile inviare una mail anche all’amministratore del condominio informandolo della succitata problematica, come hai personalmente condotto le prime azioni ed invitandolo a redigere ed apporre nella bacheca condominiale un avviso (come questo che segue) per invitare tutti i condomini a rispettare le regole condominiali, comunali e civili “Nel rispetto del regolamento condominiale e comunale si ricorda il divieto di rumori molesti specialmente durante le ore notturne per non creare situazioni disagevoli e disturbare il riposo dei vicini confinanti. Ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti.”.
Devi sapere che nella quasi totalità dei regolamenti condominiali (soprattutto in quelli contrattuali, redatti dal costruttore alla “nascita” dell’edificio”) nella parte dedicata all’uso delle proprietà esclusive è presente un articolo che tratta, più o meno specificatamente, il divieto di arrecare disturbo in ogni momento del giorno (soprattutto la notte) ai vicini con immissioni sonore di qualunque strumento audio/video, ecc. In forza quindi della violazione del regolamento condominiale e forte del tuo diritto a far cessare tali eventi, potrai passare a degli atti più formali invitando quindi l’Amministratore a formulare e ad inviare una raccomandata / PEC direttamente al tuo vicino specificando chiaramente quanto finora non ha purtroppo avuto esito, la natura della violazione e una diffida a continuare qualunque disturbo fino ad anticipare che potrai richiedere un risarcimento per condotta illecita ex art. 2043 cod.civ. il cui termine di prescrizione è disposto dalla legge in cinque anni.
Se anche questa fase purtroppo non dovesse farti arrivare a mettere il punto fine, sarà necessario procedere allo step successivo ossia quello di recuperare qualunque prova dell’illecito che quasi sicuramente danneggerà anche gli altri condomini ancor più se adiacenti all’unità in questione. Contattali e confrontati direttamente con loro magari in un incontro vero e proprio* dove potrete affrontare insieme il problema e valutare di fare un esposto che raccoglierà tutte le firme dei condomini interessati dal problema e depositato da uno di voi presso qualunque Questura di zona. Ultimamente, per evitare di sovraffollare gli uffici di P.S., è consentito anche l’invio tramite PEC. Gli organi preposti quindi, tenuto conto della richiesta formalmente depositata, provvederanno a contattare il soggetto reo dell’illecito e l’amministratore del condominio per evidenziarne la problematica. D’altro canto e parallelamente al lavoro delle Forze dell’Ordine sarà comunque necessario recapitare una copia dell’esposto anche all’Amministratore affinché parallelamente provveda a contattare un Legale per elevare una diffida al condomino irriverente a difesa del contesto condominiale e proprio perché in violazione al regolamento stesso ed all’art. 844 C.C. “ Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”
*se decidete di incontrarvi in un locale condominiale o in un altro luogo privato sappi che è diritto di qualunque condomino apporre nella bacheca condominiale un avviso che indichi orario, data ed oggetto dell’incontro ma per motivi legati alla privacy (GDPR 679/2016) NON è possibile citare il nominativo del condomino e/o dei suoi famigliari tantomeno riportarne di essi fatti specifici e pensieri personali che possano ledere la loro sfera privata. So cosa pensi, ma ogni tema relativo al disagio che costui deliberatamente crea lo approfondirete comunque nell’incontro.
Piccola parentesi sulla parte relativa alle prove da raccogliere (oltre alle firme degli altri condomini da inserire nell’esposto, come ti ho spiegato sopra) il legale del condominio per avvalorare ulteriormente la diffida potrebbe richiedervi, con una spesa a carico del condominio, un’indagine fonometrica per rilevare l’inquinamento acustico dal vicino con annessa relazione da allegare alla diffida o da produrre durante un’eventuale fase stragiudiziale o giudiziale se, a maggior ragione, richiesta dal Giudice.
A questo punto, salvo che già tu non conosca un tecnico abilitato che possa svolgere sollecitamente l’indagine fonometrica, sarà necessario trovarne uno. Si ma chi? Nel web o sui vari social è pieno di tecnici improvvisati che promettono verifiche super tecnologiche a costi “fin troppo” accessibili. Non buttare via i soldi, diffida di costoro ed affidati solo ad un tecnico competente in acustica (la lista dal portale Enteca) la cui professione è riconosciuta dalla Legge n. 42/2017 a seguito dell’acquisizione di specifici requisiti ottenuti col superamento di esami o master e con l’utilizzo di strumenti (fonometro) conformi alla normativa tecnica UNI IEC 61672-1: 2002 o BS EN 61672-1: 2003 in Classe I, ovvero l’unico utilizzato secondo precisi parametri in grado di fornire prova certa e legale perché il delta della tolleranza tra il valore misurato e il valore reale fornisce solo un minimo margine di errore e per come tale, essendo il più affidabile, può rilevare in modo decisamente più accurato ogni rumore e fornire prova, appunto, con valore legale.
Ora, ottenuta la perizia acustica sarà necessario consegnare tutto al tuo amministratore che debitamente la inoltrerà al legale del condominio per completare la diffida o iniziare una fase stragiudiziale.
Ci sono alcune cose che devi avere ben chiare.
E’ opportuno fare delle attente valutazioni in tema di operato se l’amministratore dimostra lassismo facendo perdere tempo o peggio risulta intollerante alle vostre richieste rifiutandosi da subito di esercitare questo tipo di attività che non esorbita affatto dalle normali attribuzioni del suo potere tali da richiedere un’assemblea ma al contrario rientra nelle piene competenze ordinarie del suo mandato secondo l’art. 1131 C.C. che cita “ Nei limiti delle attribuzioni stabilite (dall’art. 1130 C.C.) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi…” e ancora l’art. 1388 C.C. stabilisce che “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”.
Infatti non è un caso se nella stragrande maggioranza dei regolamenti condominiali, che ricordiamo essere forniti dal costruttore al sorgere dell’edificio quindi allegati ad ogni rogito ed in tale sede accettati da tutti condomini, è anche presente un chiaro rimando alla nomina ed alle attribuzioni dell’amministratore fino a rammentare che egli ha la rappresentanza giuridica del condominio di fronte ai singoli proprietari (condomini) ed ai terzi. Alla luce di questo è chiaro che l’amministratore possa muoversi liberamente nel contesto richiestogli ovvero scrivere al condomino che vi causa l’illecito, comunicargli una diffida ancor prima di quella del legale e persino, se il regolamento lo prevede o una precedente delibera assembleare l’ha regolarmente autorizzato, agire in forza dell’art. 70 Disp.Att.C.C. “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.”
Pertanto fino a che l’assemblea dei condomini, ordinaria o straordinaria che sia, non voglia promuovere una lite attiva (iter giudiziario) con apposita delibera valida in assemblea con un quorum deliberativo pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno metà del valore dell’edificio (ndr. per condominii con 1000 millesimi bastano 500,1 millesimi) sarà compito del tuo amministratore adoperarsi a favore del condominio per contrastare una chiara violazione del regolamento condominiale del Codice Civile a tutela della vita in condominio.
Per finire, il consiglio che voglio darti per iniziare col piede giusto è di proporre al condominio un buon legale esperto in materia di diritto condominiale.